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Lo Statuto


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
«Amici della Musica di Isernia»

 

Art.1 –SCOPI

L’Associazione "Amici della Musica" di Isernia nasce per volontà di alcuni musicisti ed appassionati di musica che, avendo maturato esperienze nell'ambito della didattica musicale e della direzione artistica di eventi e di progetti, decidono di dar vita ad un'esperienza più specifica e organizzata per meglio agire sul tessuto culturale della regione.
Essa ha come finalità la diffusione della musica, mediante l’organizzazione di iniziative di ogni genere: attività di studio, ricerca, confronto e dibattito; organizzazione di lezioni concerto, concerti, stagioni concertistiche, festival di musica, convegni, esposizioni, spettacoli ed altre iniziative; realizzazione, pubblicazione, diffusione di riviste, libri, registrazioni, video, filmati ed ogni altro materiale da distribuire con ogni mezzo, incluso Internet, anche con modalità periodiche; attività produttive e di pubblicazione (editoriale e non) discografica e di edizione musicale; promozione e organizzazione di corsi volti alla formazione professionale.
Si prefigge, inoltre, la valorizzazione delle risorse musicali presenti in tutto il territorio regionale, il coordinamento dell'attività di informazione, di conoscenza ed educazione musicale, con l'intento di cooperare per una effettiva crescita culturale particolarmente rivolta ai giovani nonché all'intera collettività, rendendo disponibili le proprie eventuali strutture tecnico logistiche.
 L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, promuoverà contatti, scambi e collaborazioni con soggetti, enti, società ed istituzioni sia pubbliche che private
L'Associazione pur non avendo fini di lucro potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali compreso il merchandising, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi. Pertanto l'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.2 - SOCI

Fanno parte dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari, i soci onorari ed i soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo. Ad essi sono equiparati coloro che espressamente avvisati, aderiscono all’Associazione entro 3 mesi dalla sua costituzione.
Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che avendone fatto domanda al Presidente dell'Associazione, previo versamento anticipato della prima rata della quota associativa, vengono ammessi in virtù di una delibera favorevole emessa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti.
In caso di non approvazione della domanda, la somma versata quale rata della quota associativa, verrà considerata come contributo spontaneo. I soci fondatori ed ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e , quindi, obbligati al versamento della quota annuale stabilita dall’Associazione.
Sono soci onorari dell'Associazione coloro che, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo, vengono ammessi come tali in virtù di una delibera favorevole emessa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti; è opportuno che la figura del socio onorario sia ricoperta da soggetti che rivestano un ruolo di rilievo nei settori della cultura, della politica, dell'economia e delle professioni. Il socio onorario viene invitato a partecipare all'Assemblea almeno una volta l'anno ma non ha diritto di voto né la sua presenza viene computata ai fini della quantificazione dei quorum.
Sono soci sostenitori coloro che, aderendo alle finalità dell'Associazione, richiedono di farne parte in tale qualità sottoscrivendo la tessera sociale. La qualità di socio sostenitore è immediatamente acquisita con il ricevimento da parte dell'associato della tessera, corredata dei dati richiesti dall'Associazione stessa e necessariamente accompagnata dalla quota di adesione stabilita. I soci sostenitori possono fruire di ogni servizio ed iniziativa dell'Associazione alle condizioni per essi stabilite ma non partecipano alle assemblee non avendo diritto di voto. I soci sostenitori sono eventualmente eleggibili alle cariche sociali.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I soci sono tenuti al versamento di quote annuali di associazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; per gli enti soci dotati di personalità giuridica gli importi relativi saranno deliberati dai loro rispettivi organi istituzionali competenti sempre sulla base degli elementi puramente indicativi dal Consiglio Direttivo medesimo.
La qualifica di socio fondatore e ordinario si perde per dimissione motivata e presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno finanziario; ovvero su deliberazione dell'assemblea:
a) per mancato versamento delle relative quote associative;
b) per gravi motivi e inadempienze rispetto alle norme dello statuto o dei regolamenti;
c) per altri motivi che l'assemblea avrà la facoltà di individuare.
Al socio decaduto non compete alcun diritto relativo alla sua passata partecipazione all'associazione. I soci sostenitori che non versino all'Associazione la somma stabilita dal Consiglio Direttivo perdono di diritto la loro qualifica di socio senza ulteriori atti da parte degli organi dell'Associazione medesima.
Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Associazione entro il 30 Ottobre di ogni anno. Il recesso sarà efficace trascorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione scritta.

Art.3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative dei soci, dal ricavato di biglietti e abbonamenti alle stagioni concertistiche, da eventuali contributi, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di terzi al fine di incrementare l'attività.
Il patrimonio dell'Associazione costituisce il "fondo comune" ed è indivisibile tra i soci.
Il patrimonio è impiegato per le finalità sociali e a copertura delle relative spese.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno impiegati per potenziare le attività dell'Associazione o saranno investiti per acquistare beni strumentali per l'incremento della ricerca e delle attività dell'Associazione.
L'esercizio ha durata annuale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Art.4 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.5 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci, alla quale partecipano almeno una volta l'anno come invitati i soci onorari, è composta dai soci fondatori e ordinari.
Compete all'assemblea dei soci:
a) nominare il Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'Art.7 determinandone l'eventuale compenso;
b) revocare previa motivazione uno o più membri del Consiglio anche prima della scadenza naturale di quattro anni;
c) determinare gli indirizzi generali e approvare le direttive relative ai programmi di attività;
d) approvare annualmente, e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) nominare eventualmente il Collegio dei Sindaci Revisori secondo le modalità di cui all'Art.10) determinandone l'eventuale compenso;
f) approvare le modifiche del presente statuto con la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto e la maggioranza favorevole dei presenti;
g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare il liquidatore con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante l'invio di lettera raccomandata ai soci componenti almeno quindici giorni prima della data fissata.
Può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci, con le stesse modalità.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano presenti la metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione; fatto salvo quanto disposto dalle lettere f) e g).
I soci possono farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta.

Art.6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da un minimo di tre soggetti eletti dall'assemblea dei soci anche al di fuori dei suoi membri.
L'assemblea ha facoltà di convocare il nuovo Consiglio Direttivo appena nominato attraverso espressa menzione nello stesso verbale di nomina.
Al Consiglio Direttivo compete:
a) eleggere il Presidente;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
c) approvare i regolamenti interni e la eventuale pianta organica del personale nonché ogni altro provvedimento concernente il personale;
d) deliberare le spese dell'Associazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
e) stabilire le quote sociali con i limiti previsti al punto 3 del presente statuto;
f) individuare e nominare, se del caso, un direttore amministrativo, stabilendone l'eventuale compenso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
E', inoltre, convocato su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
Le delibere sono assunte a maggioranza; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive è considerato dimissionario e può essere sostituito con le modalità su indicate al primo comma.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Segretario anche fra persone estranee al Consiglio Direttivo.
Per il primo periodo quadriennale è composto dai soci fondatori.

Art.7 - PRESIDENTE

 Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo ed in seguito dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di cui promuove i programmi e le attività.
Convoca e presiede le sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina ed attua le decisioni del Consiglio stesso e provvede agli atti relativi agli affari e agli interessi dell'Associazione.
Esercita e svolge le altre funzioni a lui attribuite dalla legge e dal presente statuto, compresa la funzione di direttore artistico di eventi promossi dall’Associazione.

Art.9 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore amministrativo è un organo eventuale nominato dal Consiglio Direttivo. I suoi compiti, che di volta in volta il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di individuare fra quelli statutariamente ad esso conferiti, sono in via esemplificativa: intrattenere rapporti bancari e commerciali nell'ambito delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo; gestire, sulla base delle indicazioni del Presidente, la tesoreria ed il personale; partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; coadiuvare per la parte economica il lavoro del Presidente.

Art.10 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo eventuale composto da tre membri nominati dall'Assemblea.
Al Collegio dei Sindaci Revisori compete:
1) il riscontro della gestione finanziaria e l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili;
2) di esprimere il proprio parere con relazione sottoscritta sul conto consuntivo di ogni esercizio finanziario dell'Associazione.
Il Collegio dei Sindaci nomina nel suo seno il Presidente che convoca e presiede le sedute e dura in carica quattro anni.

Art.11 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea provvederà a nominare un liquidatore.
Il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge anche regionale.

Art.12 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di persone giuridiche private.


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